Statuti dell'associazione "La Spada nella Rocca" - Scarica qui il file .Pdf (112 Kb)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita e organizzata ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero un’associazione denominata: “La Spada nella Rocca”. La sede sociale dell’Associazione è presso il Castello di Montebello a Bellinzona.

2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.


Art. 2 - Scopi

L’Associazione ha lo scopo di:

a. promuovere manifestazioni al castello Montebello di Bellinzona;

b. contribuire ad incrementare la conoscenza dei castelli;

c. offrire alla popolazione delle giornate di svago legate al castello;

d. collaborare con altri enti per gli scopi come ai punti a,b,c;

e. sostenere altre manifestazioni volte a valorizzare i castelli e altri monumenti storici di Bellinzona.


Art. 3 - Membri

All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche (soci individuali) e giuridiche (soci collettivi) che vogliono sostenere gli scopi dell’Associazione;

La qualità di membro si acquista con il pagamento delle quote sociali e con l’accettazione da parte dell’assemblea. Essa si perde inoltrando al Comitato le dimissioni, valide per la fine di ogni anno civile, con la radiazione per inadempienza degli obblighi sociali o a seguito del mancato versamento della quota annuale di membro.


Art. 4 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l’assemblea generale dei membri;

2. il comitato;

3. la commissione di revisione dei conti.

Il Comitato può creare delle commissioni speciali per delle attività particolare.


Art. 5 - L’assemblea

1. L’assemblea generale è costituita da tutti i soci dell’Associazione.

Alla stessa hanno diritto di partecipare:

a. tutti i soci individuali;

b. i soci collettivi, nella misura di un delegato per ogni ente, società, associazione o altro.

L’Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all’anno, entro il primo quadrimestre, e straordinariamente, su richiesta del Comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci paganti. Essa è convocata dal Comitato.


2. Sono di competenza dell’Assemblea:

a. l’elezione del proprio presidente;

b. la nomina della Commissione di revisione dei conti;

c. l’approvazione del rapporto annuale di gestione;

d. l’approvazione dei preventivi e dei rendiconti annuali;

e. la nomina del comitato e del suo presidente;

f. l’approvazione dello statuto sociale e delle sue modifiche;

g. la fissazione della tassa sociale;

h. l’esame e la decisione sulle proposte degli organi o dei soci dell’associazione;

i. la delibera sull’esclusione dei membri;

l. la decisione di tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’Associazione;

m. la nomina di membri onorari;


3. L’Assemblea è convocata per iscritto almeno 20 giorni prima della riunione. Essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.


Art. 6 - Votazioni

1. Le votazioni e le elezioni hanno luogo per alzata di mano, ove non venga altrimenti deciso dall’Assemblea.

2. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei presenti: sono riservati gli articoli 14 e 15.

Se una votazione non dà esito al primo scrutinio, essa viene ripetuta; in questo caso fa stato la maggioranza relativa. Ogni socio individuale ha diritto a un voto; ogni socio collettivo a due. In caso di parità decide il Presidente.


Art. 7 - Comitato

1. Il Comitato è nominato per due anni ed è rieleggibile.

Esso si compone di:

1 Presidente; 1 Vice presidente; 1 Segretario - cassiere; di un massimo di 12 altri membri

È membro di diritto un rappresentante dei gestori dei castelli


Il Comitato si costituisce da sé. Esso è convocato dal Presidente secondo necessità

Il Comitato:

a. è l’organo esecutivo dell’associazione e ne gestisce quindi gli affari;

b. amministra i beni dell’Associazione;

c. convoca le assemblee generali ordinarie e straordinarie;

d. esegue le decisioni dell’Assemblea;

e. provvede alla liquidazione degli affari correnti e delle questioni che non sono espressamente riservate all’Assemblea dei soci;

f. rappresenta l’Associazione nei confronti dei soci di fronte al pubblico.


Il comitato può prendere ogni misura, iniziativa e decisione che gli appaia utile per il conseguimento degli obiettivi dell’associazione.

Le sue decisioni sono valide con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità dei voti, fa stato quello del presidente.


Art. 8 - Commissione di revisione

La Commissione di revisione dei conti si compone di due membri eletti per due anni, rieleggibili per un secondo mandato. Essa esamina la gestione, i conti annuali e presenta rapporto scritto all’Assemblea dei soci.


Art. 9 - Finanze

Le risorse finanziarie dell’associazione sono costituite dalle quote dei soci (tasse sociali), dei diritti d’entrata, dai diritti di superficie per posa bancarelle e di partecipazione a manifestazioni ed altri eventi, nonché a sovvenzioni, doni, lasciti, ecc…

1. Tasse sociali

Le tasse dell’Associazione “La spada nella Rocca” sono costituite da:

Tasse per i soci individuali;

Tasse per i soci sostenitori;

Tasse per i soci collettivi.


L’Assemblea fissa annualmente l’ammontare delle tasse sociali per le singole categorie.

In caso di mancato pagamento della quota sociale, si riterrà il socio in mora e, di conseguenza, come dimissionario.


Art. 10 - Anno sociale d’esercizio

L’anno sociale d’esercizio si chiude al 31 dicembre.


Art. 11 - Indennità

Per le sedute e le rappresentanze dell’Associazione i membri del Comitato, delle Commissioni ed i Delegati hanno diritto unicamente alla rifusione delle spese effettive quando le stesse hanno luogo fuori Cantone.


Art. 12 - Responsabilità

Per i suoi obblighi finanziari, l’Associazione “La spada nella Rocca” risponde soltanto con il patrimonio sociale. Tutti i membri sono esonerati da responsabilità personale per gli impegni assunti dall’Associazione.


Art. 13 - Impegno dell’Associazione

L’Associazione si impegna mediante la firma collettiva del suo presidente o vicepresidente e di un altro membro del comitato. Le deleghe delle competenze sono regolate dal comitato.


Art. 14 - Revisione dello Statuto

Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci, purché la relativa trattanda figuri all’ordine del giorno inviato almeno 20 giorni prima. Modifiche dello statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all’Assemblea. Se una proposta di revisione è presentata durante un’Assemblea, essa può essere discussa, ma la decisione può venire presa solo dalla successiva Assemblea. Qualunque socio può presentare, entro la fine di dicembre di ogni anno, proposte di modifica dello statuto.


Art. 15 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione “La spada nella Rocca” può essere decisa da un’Assemblea convocata a tale scopo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.


Art. 16 - Destinazione del capitale

In caso di scioglimento dell’Associazione “La spada nella Rocca” il capitale sociale sarà destinato in beneficenza o a sostegno di attività sociali varie.


Art. 17 - Disposizioni finali

1. Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

2. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dall’Assemblea generale nella seduta costitutiva del 18 aprile 2000. Esso entra immediatamente in vigore.


Per il Comitato:

Il presidente: Marco Ottini

Il segretario: Edy Perucchi

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